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Sez. 6, Sentenza n. 226 del 21/01/1998 Cc. (dep. 17/02/1998) Rv. 210274 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Congelamento dei termini previsto dall'art.297 comma 4 c.p.p. - Sospensione dei termini prevista dall'art.304 comma secondo c.p.p. - Cumulabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210274-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE

In tema di congelamento e di sospensione dei termini procedurali va affermata la totale diversità dei due istituti e la loro applicabilità in via alternativa nel computo dei termini della fase processuale; con la conseguenza dell'esclusione del cumulo dei due periodi di sospensione.Infatti l'istituto del congelamento dei termini si applica "ope legis", ed opera solo in relazione ai giorni di udienza ed a quelli necessari per la deliberazione, incidendo solo sui termini di fase; mentre quello della sospensione opera in virtù di un provvedimento del giudice, e comprende i cosiddetti tempi morti (intervalli tra le udienze e tra le udienze e la deliberazione), incidendo non solo sui termini di fase ma anche su quelli di durata complessiva della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)