Sez. 6, Sentenza n. 226 del 21/01/1998 Cc. (dep. 17/02/1998) Rv. 210274 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Congelamento dei termini previsto dall'art.297 comma 4 c.p.p. - Sospensione dei termini prevista dall'art.304 comma secondo c.p.p. - Cumulabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE
In tema di congelamento e di sospensione dei termini procedurali va affermata la totale diversità dei due istituti e la loro applicabilità in via alternativa nel computo dei termini della fase processuale; con la conseguenza dell'esclusione del cumulo dei due periodi di sospensione.Infatti l'istituto del congelamento dei termini si applica "ope legis", ed opera solo in relazione ai giorni di udienza ed a quelli necessari per la deliberazione, incidendo solo sui termini di fase; mentre quello della sospensione opera in virtù di un provvedimento del giudice, e comprende i cosiddetti tempi morti (intervalli tra le udienze e tra le udienze e la deliberazione), incidendo non solo sui termini di fase ma anche su quelli di durata complessiva della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)