Sez. 5, Sentenza n. 1025 del 04/03/1997 Cc. (dep. 03/04/1997) Rv. 207906 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Congelamento dei termini previsto dall'art. 297 comma quarto cod. proc. pen. - Sospensione dei termini prevista dall'art. 304 comma secondo cod. proc. pen. - Differenze - Cumulabilità dei due istituti - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE
In tema di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare, il congelamento dei termini previsto dall'art. 297 comma quarto cod. proc. pen. è istituto autonomo e diverso dalla sospensione dei termini prevista dall'art. 304 comma secondo cod. proc. pen.. Essi operano in modo diverso (uno "ope legis" e l'altro a seguito di specifico provvedimento), su oggetti diversi (uno solo sui giorni di udienza necessari per la deliberazione e l'altro anche sugli intervalli e tempi morti) e con conseguenze diverse (il congelamento incide solo sui termini di fase, la sospensione anche su quelli della durata complessiva della custodia cautelare). Tra le due previsioni sussiste un rapporto di specialità, per cui l'applicazione della sospensione prevista dall'art. 304 esclude quella prevista dall'art. 297 e non è assolutamente possibile un loro cumulo, che comporterebbe un raddoppio del computo con una inammissibile dilatazione dei termini custodiali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)