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Sez. 1, Sentenza n. 3338 del 01/06/1982 (Rv. 421317 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - PROVVEDIMENTO ABLATORIO EMESSO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE LEGGE N.247 DEL 1974 - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - INDEROGABILITÀ - APPLICABILITÀ IN SEDE AMMINISTRATIVA E IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - CRITERI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421317-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - PROVVEDIMENTO ABLATORIO EMESSO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE LEGGE N.247 DEL 1974 - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - INDEROGABILITÀ - APPLICABILITÀ IN SEDE AMMINISTRATIVA E IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - CRITERI - LIMITI.*

In tema di Determinazione dell'indennità espropriativa, la norma del comma premesso all'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115 dalla legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247, la quale estende le Disposizioni del titolo secondo della legge 22 ottobre 1971 n. 865 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere od interventi da parte dello stato o degli enti pubblici, comporta, nell'ambito delle singole leggi regolanti le suddette espropriazioni, (nella specie, legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli) l'abrogazione dei criteri originariamente previsti e la sostituzione con quelli fissati dal citato titolo della legge del 1971. Per tali espropriazioni, pertanto, quando il provvedimento ablatorio venga emesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 247 del 1974, la liquidazione dell'indennità resta inderogabilmente soggetta ai nuovi principi posti dalla legge del 1971, che devono essere applicati dall'autorità espropriante in Sede amministrativa, o, in difetto, direttamente dal giudice in Sede di opposizione alla stima (tenendo conto dei sopravvenuti limiti all'operatività di dette Disposizioni, in relazione alle modifiche introdotte dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, alla successiva normativa provvisoria emanata con la legge 29 luglio 1980 n. 385, e prorogata con il d.l. 28 luglio 1981 n. 396, convertito con modificazioni nella legge 25 settembre 1981 n. 535). (V 5793/81, mass n 416512; (V 4690/81, mass n 415410).*

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1885 num. 2892 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Decreto Legge 28/07/1981 num. 396, Legge 25/09/1981 num. 535 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)