Sez. 1, Sentenza n. 5793 del 03/11/1981 (Rv. 416512 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE OD INTERVENTI DELLO STATO O DEGLI ENTI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ IN BASE A NORME DIVERSE DA QUELLE DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - DOMANDA DIRETTA ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE EX DETTA LEGGE PRECEDENTE L'EMISSIONE DEL DECRETO ESPROPRIATIVO - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - ESCLUSIONE - COGNIZIONE DEL TRIBUNALE - SUSSISTENZA - RIMESSIONE CONSEGUENTE DELLE PARTI IN SEDE AMMINISTRATIVA - DIVIETO - QUANTIFICAZIONE DIRETTA DELL'INDENNITÀ - POTERE DEL TRIBUNALE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE OD INTERVENTI DELLO STATO O DEGLI ENTI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ IN BASE A NORME DIVERSE DA QUELLE DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - DOMANDA DIRETTA ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE EX DETTA LEGGE PRECEDENTE L'EMISSIONE DEL DECRETO ESPROPRIATIVO - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - ESCLUSIONE - COGNIZIONE DEL TRIBUNALE - SUSSISTENZA - RIMESSIONE CONSEGUENTE DELLE PARTI IN SEDE AMMINISTRATIVA - DIVIETO - QUANTIFICAZIONE DIRETTA DELL'INDENNITÀ - POTERE DEL TRIBUNALE.*
Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità, per la realizzazione di opere od interventi dello stato o degli enti pubblici in genere, per la quale l'indennità sia stata liquidata in base a norme diverse da quelle della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la domanda diretta a far valere l'obbligatorietà dell'applicazione dei criteri di liquidazione dettati da tale legge del 1971, per essere stato il decreto di espropriazione emesso dopo l'entrata in vigore della legge 27 giugno 1974 n. 247, esula dalla speciale Competenza in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 della citata legge del 1971 per il diverso caso di opposizione avverso l'indennità in concreto quantificata secondo detti criteri, e resta devoluta alla cognizione del tribunale, il quale, ove ritenga fondata la relativa pretesa, non deve rimettere le parti in Sede amministrativa, per le formalità di liquidazione contemplate dalla legge del 1971, ma ha il potere di procedere direttamente alla quantificazione dell'indennità in applicazione delle regole poste dalla legge stessa. (V 4679/81, mass n 415391; (V 3590/78, mass n 393092).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 47, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 36, Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)