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Sez. L, Sentenza n. 1443 del 05/03/1986 (Rv. 444837 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - DIMISSIONI SOLLECITATE DAL DATORE DI LAVORO SOTTO LA MINACCIA DI DARE CORSO AL LICENZIAMENTO - ANNULLABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CARATTERE ABNORME, ESORBITANTE O INGIUSTO DEL RISPARMIO CONSEGUIBILE DAL DATORE DI LAVORO IN ORDINE A INDENNITÀ DOVUTE SOLTANTO IN CASO DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444837-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - DIMISSIONI SOLLECITATE DAL DATORE DI LAVORO SOTTO LA MINACCIA DI DARE CORSO AL LICENZIAMENTO - ANNULLABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CARATTERE ABNORME, ESORBITANTE O INGIUSTO DEL RISPARMIO CONSEGUIBILE DAL DATORE DI LAVORO IN ORDINE A INDENNITÀ DOVUTE SOLTANTO IN CASO DI LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*

Alla minaccia di esercitare un diritto la legge attribuisce Rilevanza invalidante solo quando l'autore di essa se ne serve per conseguire non il risultato ottenibile con l'Esercizio del diritto, ma vantaggi ingiusti, e cioè abnormi o diversi da detto risultato o obiettivamente iniqui ed esorbitanti rispetto al dovuto. Pertanto, in tema di rapporto di lavoro, nel caso in cui le dimissioni del dipendente siano sollecitate dal datore di lavoro sotto la minaccia di dare corso al licenziamento, tale minaccia non è causa di annullamento dell'atto di dimissioni, ove il recesso del datore di lavoro non sia limitato dalla tutela reale del rapporto e sussista quindi perfetta identità dell'effetto (consistente nell'Estinzione ad nutum del rapporto stesso) conseguibile con le dimissioni o con il licenziamento, mentre rispetto a tale risultato non può considerarsi abnorme, esorbitante od obiettivamente ingiusto il risparmio di eventuali indennità, dovute soltanto in caso di licenziamento e non anche in caso di dimissioni. (V 6191/84, mass n 437833; (V 1779/79, mass n 398138; (V 4378/74, mass n 373056; (V 2440/74, mass n 370841; (V 1402/72, mass n 357991).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)