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Sez. 6, Sentenza n. 4615 del 05/12/2006 Cc. (dep. 05/02/2007) Rv. 235611 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Presupposto dell'urgenza - Nozione.
Stato
decisa il 2006-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235611-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

In tema di estradizione passiva, ai fini dell'arresto da parte della polizia giudiziaria, la situazione di urgenza indicata nell'art. 716, comma primo, cod. proc. pen., sebbene si caratterizzi come elemento eventuale e ulteriore rispetto agli altri e non necessariamente identificabile nel pericolo di fuga, può anche essere ravvisata nelle modalità attraverso le quali detto pericolo si manifesti, dimostrando in concreto un'elevata probabilità che l'estradando si allontani dal territorio dello Stato con conseguente rischio di non rendere possibile la sua consegna allo Stato richiedente. (Nella specie l'estradando, nel corso delle operazioni volte a procedere all'arresto, aveva tentato di allontanarsi dagli uffici di Questura, legittimando così, con la sua condotta, la prognosi formulata dagli organi di polizia e convalidata poi dal Presidente della Corte d'appello circa la sua intenzione di sottrarsi alla misura coercitiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)