Sez. 6, Sentenza n. 25164 del 26/02/2008 Cc. (dep. 19/06/2008) Rv. 239936 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Presupposto dell'urgenza - Nozione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione per l'estero, la legittimità dell'arresto provvisorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 716 cod. proc. pen., è subordinata (oltre che ad altri presupposti) all'urgenza dell'adempimento, la quale, atteso il richiamo al comma secondo dell'art. 715 cod. proc. pen., va misurata sul rischio di fuga, sussistendo il quale la condizione dell'urgenza può dirsi senz'altro integrata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che il provvedimento di convalida, nel sottolineare l'impellente esigenza cautelare di scongiurare il pericolo di fuga dell'estradando, cittadino albanese in stato di clandestinità in Italia, avesse implicitamente valutato, in termini positivi, il requisito dell'urgenza richiesto per l'arresto da parte della p.g.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)