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Sez. 6, Sentenza n. 1227 del 21/10/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 228332 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Presupposto dell'urgenza - Nozione.
Stato
decisa il 2003-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228332-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

In tema di estradizione per l'estero, la legittimità dell'arresto provvisorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 716 cod.proc.pen., è subordinata (oltre che ad altri presupposti) all'urgenza dell'adempimento, la quale, atteso il richiamo al comma secondo dell'art. 715 cod.proc.pen. , va misurata essenzialmente, anche se non esclusivamente, sul rischio di fuga, una volta accertato il quale la condizione dell'urgenza può dirsi senz'altro integrata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)