Sez. 6, Sentenza n. 1227 del 21/10/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 228332 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Presupposto dell'urgenza - Nozione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione per l'estero, la legittimità dell'arresto provvisorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 716 cod.proc.pen., è subordinata (oltre che ad altri presupposti) all'urgenza dell'adempimento, la quale, atteso il richiamo al comma secondo dell'art. 715 cod.proc.pen. , va misurata essenzialmente, anche se non esclusivamente, sul rischio di fuga, una volta accertato il quale la condizione dell'urgenza può dirsi senz'altro integrata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)