Sez. 1, Sentenza n. 9728 del 18/09/1991 (Rv. 473919 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Provvedimenti - Provvisori | Assegno di mantenimento - Provvedimento presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ. - Natura - Funzione - Sentenza di separazione - Diritto del coniuge al mantenimento - Esclusione o riduzione - Ripetibilità delle somme o delle maggiori somme in precedenza corrisposte - Esclusione - Limiti.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Provvedimenti - Provvisori
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione od al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato. Pertanto, gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle (maggiori) somme a quel titolo sino a quel momento corrispostegli, le quali si presumono consumate per il suo sostentamento, a meno che non vengano dimostrati gli estremi dell'eventuale responsabilità, ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per avere il coniuge richiesto il suddetto provvedimento cautelare in eccedenza alle sue esigenze.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 438, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 189, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)