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Sez. 1, Sentenza n. 3415 del 12/04/1994 (Rv. 486135 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Provvedimenti - Provvisori | Assegno di mantenimento - Provvedimento presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ. - Natura - Funzione - Sentenza di separazione - Diritto del coniuge al mantenimento - Esclusione o riduzione - Ripetibilità delle somme o delle maggiori somme in precedenza corrisposte - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486135-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Provvedimenti - Provvisori

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato. Pertanto, gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle (maggiori) somme a quel titolo fino a quel momento corrispostegli, anche in relazione alla norma dell'art. 189 disp. att. cod. proc. civ., che, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva i suoi effetti pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questi possono essere modificati solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 708, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 189, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)