Sez. 1, Sentenza n. 11029 del 05/10/1999 (Rv. 530452 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI | Assegno di mantenimento - Natura cautelare - Conseguenze - Nel caso di esclusione o riduzione dell'assegno con la sentenza di separazione - Ripetibilità delle somme versate - Esclusione - Possibilità di agire in via esecutiva per la parte ancora non pagata - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato: conseguentemente, gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle somme - o maggiori somme - a quel titolo corrispostegli, sino al formarsi del giudicato, anche in relazione alla norma dell'art. 189 disp. att. cod. proc. civ., la quale, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva i suoi effetti pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questi possono essere modificati solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo. Tuttavia, l'esclusione o la diminuzione dell'assegno per effetto del giudicato, se determina l'irripetibilità delle somme già versate, non comporta l'ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l'esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire "in executivis" sulla base di un presupposto divenuto insussistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)