Sez. 2, Sentenza n. 4840 del 14/11/1989 (Rv. 464210 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITÙ COATTIVE - A CARICO DI FONDO DI PROPRIETÀ DEI CONDOMINI DI UN EDIFICIO - CONDOMINI - LITISCONSORZIO NECESSARIO.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITÙ COATTIVE - A CARICO DI FONDO DI PROPRIETÀ DEI CONDOMINI DI UN EDIFICIO - CONDOMINI - LITISCONSORZIO NECESSARIO.*
La domanda diretta ad ottenere la Costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio, ma non rientrante tra le parti comuni dello stesso, va proposta nei confronti di ciascuno dei condomini, che soli possono disporre del diritto in questione, e non nei confronti dell'amministratore del condominio che, carente del relativo potere di disporne, non è litisconsorte necessario dei singoli condomini ed è perciò sfornito di legitimatio ad causam, oltre che di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei singoli condomini, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 cod. civ.. ne consegue che, ove sia stato erroneamente evocato in giudizio il solo amministratore del condominio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile non ricorrendo le ipotesi dell'art. 102 cod. proc. civ. concernente la necessità di integrazione del contraddittorio in primo grado, né dell'art. 354 cod. proc. civ., riguardante la rimessione della causa da parte del giudice di appello al primo giudice, ove questi non abbia provveduto alla detta integrazione, che si riferiscono all'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale e postulano che almeno uno dei soggetti legittimati sia stato evocato in giudizio. (V 3655/75, mass n 377860; (V 3679/74, mass n 372200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)