Sez. 2, Sentenza n. 3679 del 18/11/1974 (Rv. 372200 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITI - AZIONE REALE A DIFESA DELLA COSA COMUNE - CONFERIMENTO DEL POTERE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITI - AZIONE REALE A DIFESA DELLA COSA COMUNE - CONFERIMENTO DEL POTERE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - NECESSITA.*
L'amministratore del condominio e legittimato a rappresentare in giudizio l'ente di gestione da lui amministrato per tutto quanto rientra nelle sue attribuzioni (art 1130 cod civ), senza alcuna necessita di autorizzazione dell'assemblea; ma in virtu dei poteri inerenti alla carica che ricopre. Per le questioni che esorbitano dalle sue specifiche attribuzioni egli puo egualmente stare in giudizio, ma ha bisogno che tali maggiori poteri gli siano conferiti dal regolamento di condominio o dall'assemblea (art 1131, primo comma). Perche l'amministratore di un condominio possa esperire un'Azione di carattere reale a tutela della cosa comune occorre una regolare formazione della volonta assembleare. (V 1371'62, 2445'62; 181'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)