Sez. 3, Sentenza n. 774 del 05/02/1979 (Rv. 396954 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - OBBLIGO DELLA GARANZIA - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - VIZI CONOSCIUTI O FACILMENTE RICONOSCIBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI RISARCIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - OBBLIGO DELLA GARANZIA - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - VIZI CONOSCIUTI O FACILMENTE RICONOSCIBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DI RISARCIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nel contratto di locazione, la garanzia spettante al conduttore, prevista dall'art 1578 cod civ e consistente nel diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del canone, opera solo se i vizi della cosa locata erano, al momento della stipulazione, sconosciuti e non facilmente riconoscibili dal conduttore stesso. In caso contrario, quest'ultimo potra chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ed il risarcimento del danno - ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art 1453 cod civ - solo se il locatore abbia assunto espressamente, e poi non abbia adempiuto, l'Obbligo di eliminare i vizi. (Conf 2490/74, mass n 370920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)