Sez. L, Sentenza n. 28525 del 01/12/2008 (Rv. 606325 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rapporto di lavoro di maestro di tennis presso il CUS - Natura giuridica - Subordinazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Non è censurabile in cassazione, in quanto correttamente ed adeguatamente motivata, la sentenza del giudice di merito che qualifica l'attività lavorativa di un maestro di tennis presso il CUS, escludendone la subordinazione. (Nella specie, la sentenza di merito aveva attribuito rilevanza ai fini qualificatori all'assenza in concreto di poteri disciplinari in capo al soggetto beneficiario dell'attività, all'assenze dell'obbligo di giustificare le assenza, alla partecipazione al rischio di impresa in relazione alla commisurazione parziale del compenso al numero di iscritti ai corsi, alla possibilità di svolgimento di lavori ulteriori esterni, all'assenza di sottoposizione ad orari di lavoro ed a un programma di attività che non fossero concordati, su un piano di parità, con il CUS; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed enunciato il principio su esteso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)