Sez. L, Sentenza n. 10159 del 25/07/2001 (Rv. 548474 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - OBBLIGO | Sportivi professionisti - Obbligo assicurativo a carico dei datori di lavoro - Applicabilità agli sportivi con rapporto di lavoro autonomo - Esclusione - Onerosità e continuità della prestazione - Irrilevanza - Fattispecie relativa a maestri della Federazione Italiana Tennis.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - OBBLIGO
Con riferimento al rapporto lavorativo degli sportivi professionisti, l'obbligo assicurativo dei datori di lavoro, ex art. 9 legge 23 marzo 1981 n. 91, sussiste solo rispetto agli sportivi professionisti lavoratori subordinati e non anche rispetto agli stessi sportivi aventi un rapporto di lavoro autonomo, ancorché caratterizzato da onerosità e continuità della prestazione, per i quali l'assicurazione obbligatoria riveste caratteri di specialità e grava esclusivamente sugli stessi lavoratori (fattispecie relativa a maestri della Federazione Italiana Tennis).
Riferimenti normativi: Legge 14/06/1973 num. 366, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 2, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 3, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)