diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9492 del 13/06/2003 (Rv. 564227 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Individuazione - Relativo accertamento da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564227-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, la cui individuazione è desumibile da una serie di indici che, valutati complessivamente, sono idonei a provarne la sussistenza. Il relativo accertamento integra un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, relativa ad attività edile specializzata formalmente organizzata sotto le vesti di impresa artigiana, la sentenza confermata dalla Suprema Corte aveva ravvisato, quali indici della subordinazione, l'inserimento del lavoratore nei cantieri, la mancanza di attrezzature proprie, l'uso di quelle del datore di lavoro, il difetto di organizzazione produttiva e di un sia pur minimo rischio di impresa, la retribuzione a cadenze fisse calcolata ad ore o a cottimo, l'esecuzione di lavori edili non previsti dalle lettere di incarico, l'obbligo di osservanza del medesimo orario di lavoro degli altri operai).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)