Sez. L, Sentenza n. 4971 del 06/06/1987 (Rv. 453593 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PRESIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - CONTROVERSIA CON UN AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CRITERIO DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PRESIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - CONTROVERSIA CON UN AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CRITERIO DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Anche nel rito del lavoro la Competenza a conoscere in grado di appello di una controversia in cui sia parte un'amministrazione pubblica, va determinata in relazione al criterio del foro erariale, che prevale sui criteri stabiliti dall'art. 433 cod.proc.civ.; pertanto la Competenza a conoscere dell'appello avverso sentenze emesse dal pretore in funzione di giudice del lavoro spetta, in questo caso, al tribunale del luogo in cui ha Sede l'Avvocatura di stato, nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. (V 2140/85, mass n 440019; (V 3676/83, mass n 428754; (V 236/81, mass n 410646; (V 1922/76, mass n 380719).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)