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Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testo vigente

Capo I. Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1 Personale volontario

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da:

  1. a) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

  2. b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

3. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 2 Elenco del personale volontario

1. In ogni comando provinciale e' istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3 Qualifiche

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

  1. a) funzionario tecnico antincendi volontario;

  2. b) capo reparto volontario;

  3. c) capo squadra volontario;

  4. d) vigile volontario.

2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilita', previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attivita' inerenti al soccorso.

3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilita', ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4 Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, e' determinato come segue:

  1. a) un capo reparto volontario;

  2. b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;

  3. c) almeno dieci vigili volontari.

2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi e' determinato come segue:

  1. a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;

  2. b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.

Capo II. Reclutamento

Art. 5 Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana;

  2. b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di perito industriale ed equipollenti;

  3. c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

  4. d) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

  5. e) eta' non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;

  6. f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;

  7. g) godimento dei diritti politici;

  8. h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

  9. i) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  10. l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b), puo' presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi volontario; in tal caso non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dal comma 1, lettera e).

3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un distaccamento volontario, secondo modalita' e tempi fissati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il periodo di tirocinio non e' considerato richiamo in servizio.

Art. 6 Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana;

  2. b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

  3. c) idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

  4. d) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

  5. e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;

  6. f) godimento dei diritti politici;

  7. g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

  8. h) possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  9. i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianita' conseguita.

3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'eta' e dell'idoneita' psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attivita' svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.

Art. 7 Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio

1. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono essere, altresi', reclutati a domanda tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

2. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono essere, altresi', reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di eta' previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d).

4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui al comma 1, dell'articolo 9.

Art. 8 Incompatibilita'

1. Non e' consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:

  1. a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

  2. b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;

  3. c) degli amministratori di societa' e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attivita' di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

Art. 9 Corsi di formazione del personale volontario

1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all'articolo 5, comma 3, nonche' i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalita' ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. E 'facolta' dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale volontario degli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari che all'atto della domanda non erano ancora iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 con diversa qualifica.

2. Il personale volontario puo' essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al comma 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Art. 10 Corsi periodici di addestramento del personale volontario

1. Il personale volontario richiamato in servizio e' tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalita' stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del Comandante.

2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Art. 11 Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

1. Il capo del distaccamento volontario e' responsabile, in conformita' alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attivita' interna del distaccamento, nonche' della manutenzione dei beni dell'amministrazione.

2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile; esso e' conferito, sentito il personale volontario in servizio, con proprio provvedimento dal competente Comandante provinciale a volontario con un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianita' minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

Capo III. Avanzamento

Art. 12 Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari

1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con una anzianita' nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

Art. 13 Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari

1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo 1'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

Art. 14 Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali

1. La qualifica di capo reparto volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze del comando provinciale per almeno cento giorni con tale qualifica.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

4. Il capo reparto volontario impiegato presso il comando provinciale espleta, in via ordinaria, funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso.

5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.

Art. 15 Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali

1. La qualifica di capo squadra volontario e' conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianita' nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze di un comando provinciale per almeno cinquecento giorni.

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

4. Il capo squadra volontario impiegato presso il comando provinciale espleta in via ordinaria funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso.

5. L'impiego operativo e' consentito esclusivamente nell'ambito dei distaccamenti volontari o nell'ambito del comando provinciale nel solo caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.

Art. 16 Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1.

2. Le commissioni di cui al comma 1 valutano gli elaborati degli esami finali svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie per ciascun distaccamento volontario.

Art. 17 Modalita' di espletamento delle procedure di avanzamento

1. Con circolare ministeriale sono comunicati annualmente ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le modalita' di espletamento delle relative procedure di avanzamento.

2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.

Capo IV. Impiego

Art. 18 Modalita' di impiego del personale volontario

1. Il personale volontario e' richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita' del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianita' d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonche' del carico familiare degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.

2. Il personale volontario, ad eccezione del funzionario tecnico antincendi, viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalita':

  1. a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario:

    1. 1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale;

    2. 2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;

  2. b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.

3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato analogamente con le modalita' indicate nei commi 1 e 2.

4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.

5. L'attivazione del funzionario tecnico antincendi volontario avviene esclusivamente su disposizione del Comandante provinciale per specifiche esigenze, compreso il coordinamento di due o piu' distaccamenti volontari.

6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi, resi dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, sono considerati richiami in servizio temporaneo.