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Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testo vigente

Capo I. Misure di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992

1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonche' per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, e' formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1› aprile 1981, n. 121.

3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 60 miliardi per il 1988 e di lire 30 miliardi per il 1989.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dall'apposito capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere altresi' trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 2 Acquisizione di aree e di immobili

1. Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.

2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvedera' a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza e indeffiribilita' delle opere stesse.

Art. 3 Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva dei piani

1. Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno e' composta:

  1. a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

  2. b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

  3. c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

  4. d) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;

  5. e) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste;

  6. f) da un consigliere di Stato;

  7. g) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;

  8. h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

  9. i) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1› aprile 1981, n. 121.

3. La commissione puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

4. Le funzione di segretario sono esplicate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

5. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 1.

Art. 4 Disposizioni in deroga

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno e' autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dalla legge 1› marzo 1986, n. 64, che abbiamo particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonche', ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).

Art. 5 Stipulazione dei contratti e delle convenzioni

1. I contratti e le convenzioni relativi ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture inerenti all'attuazione del piano di cui all'articolo 1, esclusi quelli relativi ad acquisto di immobili, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandate generale della guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo; dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo forestale dello Stato.

2. Detti contratti e convenzioni sono aprrovati con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6 Poligoni di tiro

1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'articolo 1, purche' i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'articolo 1.

2. L'agibilita' delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.

Art. 7 Relazione al parlamento del Ministro dell'interno

1. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuattivo del piano di cui all'articolo 1.

Art. 8 Disposizioni finanziarie

1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II. Aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 11 Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni trenta.

2. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
" 5) incondizionata idoneita' psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno".

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneita' psicofisica all'impiego verra' accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneita' psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potra' demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento dell'idoneita' psicofisica si potra' procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici.

6. Per consentire il piu' rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purche' non risultino gia' espletate le prove scritte di esame.

8. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
"6) diploma di istruzione secondaria di primo grado".

10. Nei concorsi per assunzione nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

11. Il numero 1, de secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e' sostituito dal seguente:
"1) diploma di laurea in ingegneria o in archittettura conseguito in una universita' italiana".

12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti e' riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in archittettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

13. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionele dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.