Sez. 1, Sentenza n. 6396 del 03/12/1981 (Rv. 417196 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'entità dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione va determinata non soltanto in relazione ai redditi del coniuge obbligato, ma a tutte le sue sostanze, compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito, i quali, ai sensi dell'art. 143, servono di riferimento per determinare il contenuto dell'Obbligo di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia. (Conf 5516/78, mass n 395301; (Conf 4163/77, mass n 387809).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 24, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)