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Sez. 1, Sentenza n. 11864 del 20/09/2001 (Rv. 549362 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Negozio di accettazione dell'offerta da parte dell'espropriando - Idoneità al trasferimento della proprietà del bene - Esclusione - Funzione - Atto integrativo del procedimento ablativo - Efficacia condizionata alla stipulazione della cessione volontaria o all'emanazione del decreto d'esproprio - Mancanza di tali condizioni - Caducazione di detto negozio - Conseguenze in presenza di esecuzione dell'opera - Fattispecie di occupazione espropriativa - Obbligo dell'espropriante - Natura risarcitoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549362-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

L'accordo sull'indennità di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, non ha alcun effetto traslativo della proprietà del bene, ma si inserisce nel procedimento ablativo - avendo pertanto natura negoziale pubblica - nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono tuttavia condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio, i quali realizzano il trasferimento della proprietà dall'espropriato all'espropriante. Ne consegue che, qualora tali condizioni manchino, l'accordo sull'indennità resta caducato e privo di qualsiasi effetto giuridico e, pertanto, l'obbligo dell'amministrazione espropriante non può più trovare il suo momento genetico in esso, ancorché con l'attribuzione degli accessori per il ritardo, bensì in una fattispecie risarcitoria per la perdurante ed illegittima occupazione dell'immobile (in applicazione di tali principi la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice d'appello avesse ravvisato una fattispecie di occupazione espropriativa, con riferimento ad un'ipotesi in cui, avendo l'espropriando accettato l'indennità offerta ed essendosi dichiarato disponibile a stipulare una cessione volontaria, non era però poi seguita tale stipulazione, essendosi interrotte le trattative, e nemmeno era stato emanato il decreto d'esproprio, ma l'amministrazione aveva di fatto realizzato l'opera pubblica programmata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)