Sez. L, Sentenza n. 26238 del 02/12/2005 (Rv. 585303 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Invalidi affetti da minorazione fisica - Accertamento sanitario ex art. 16 lett. b) decreto legislativo n.626 del 1994 disposto dal datore di lavoro ed effettuato prima dell'assunzione - Ammissibilità - Comunicazione al lavoratore - Obbligo di contestuale comunicazione della mansione specifica in relazione all'accertamento dell'idoneità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
L'accertamento previsto dall'art. 16 lett. b) del d.lgs. 19 settembre 1994, n.626, disposto dal datore di lavoro a mezzo di un medico dipendente della stessa azienda, e diretto a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore invalido è destinato, ai fini della valutazione della sua idoneità ad una mansione specifica, può essere effettuato anche prima dell'assunzione del lavoratore stesso; e il datore, nel comunicare al lavoratore la predisposizione dell'accertamento, non ha l'obbligo di comunicargli contestualmente la mansione specifica in relazione alla quale la sua idoneità è da valutare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 16 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)