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Sez. L - , Sentenza n. 25918 del 15/12/2016 (Rv. 642499 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro - Modificabilità delle ragioni giustificative - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642499-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di somministrazione di lavoro, le ragioni giustificative del contratto sono immodificabili "a posteriori", in quanto, diversamente, sarebbe impossibile la verifica giudiziale circa la loro effettività ed il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.lgs. n. 276 del 2003, imposta dall’art. 27, comma 1, dello stesso d.lgs., “ratione temporis” vigente, né avrebbe senso la previsione di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore a far tempo dall’inizio della somministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 27 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)