Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21916 del 27/10/2015 (Rv. 637487 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro - Controllo giudiziale - Limiti - Verifica dell'effettività delle ragioni giustificative - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, il controllo giudiziale, che non si estende al sindacato delle scelte tecniche, organizzative e produttive dell'utilizzatore, va concentrato sulla verifica dell'effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inidonee a consentire tale controllo l'indicazione di ragioni prive di specificazione sui componenti identificativi essenziali, quali i processi organizzativi in atto, le esigenze produttive e quelle di sostituzione del personale assente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 27 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)