Sez. 3, Sentenza n. 39155 del 24/09/2024 Cc. (dep. 25/10/2024) Rv. 286951-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, conv., con modif., in legge
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
n. 26 del 2019 - Abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022, a partire dall'1 gennaio 2024 - Revoca della sentenza per "abolitio criminis" ex art. 673 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
In tema di esecuzione, non deve essere revocata a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, posto che la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'1 gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza.
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 318 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/05/2023 num. 48 art. 8, Decreto Legge 04/05/2023 num. 48 art. 13 com. 13, Legge 03/07/1985 num. 85 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)