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Sez. 1, Sentenza n. 3269 del 03/10/2019 Cc. (dep. 27/01/2020) Rv. 278582 - 02

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Revoca della sentenza per abolizione del reato - Valutazione del giudice dell'esecuzione - Criteri.
Stato
decisa il 2019-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278582-02

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

In tema di revoca per "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., la delibazione del giudice dell'esecuzione deve riguardare il confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che detto confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie.(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca parziale della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella sua formulazione originaria, per "abolitio criminis" conseguente alla modifica integrale della norma ad opera del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ravvisando una continuità normativa tra detto reato e quello previsto dall'art. 167-bis del medesimo d.lgs.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)