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Sez. 3, Sentenza n. 11308 del 11/10/1995 Ud. (dep. 22/01/1995) Rv. 202941 - 01

Finanze e tributi - In genere | Omissione delle denunce mensili delle retribuzioni dei soci lavoratori di una cooperativa a responsabilità limitata - Reato previsto dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per l'evasione dei contributi previdenziali - Sussistenza - Attività artigiana della cooperativa - Irrilevanza - Iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese artigiane - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202941-01

Finanze e tributi - In genere

In tema di reati in materia previdenziale la definizione di impresa artigiana cui occorre far riferimento per valutare la sussistenza o l'esclusione di obblighi derivanti dalla legge e sanzionati penalmente è ancora la legge del 25 luglio 1956 n. 860 che esclude che l'impresa artigiana possa essere costituita in forma di cooperativa a responsabilità limitata. Neanche la legge dell'8 agosto 1985 n. 443, che ha stabilito criteri particolari per la definizione dell'impresa artigiana, ha modificato tale principio mentre d'altro canto l'iscrizione dell'impresa nell'albo delle imprese artigiane non ha nessun valore ai fini della individuazione o limitazione degli obblighi previdenziali, come espressamente precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 1989. Perciò anche le imprese cooperative, se costituite in forma di società a responsabilità limitata, sono tenute alle registrazioni e alle denuncie mensili obbligatorie ai fini previdenziali e il responsabile della cooperativa dovrà rispondere della conseguente evasione contributiva punita dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)