Sez. 2, Sentenza n. 6078 del 16/06/1990 (Rv. 467783 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA (PER IL RISPETTO DELLE) - POTERI DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ATTUALE PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA (PER IL RISPETTO DELLE) - POTERI DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ATTUALE PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO.*
L'Azione di risarcimento del danno, prevista dall'art. 872 cod. civ. come unico rimedio per colui che ha subito danno in conseguenza della violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico che non concernano le distanze legali, al pari dell'Azione risarcitoria ed a quella di riduzione in pristino concesse in tema di violazione delle distanze nelle costruzioni, si ricollega ad un'obbligazione propter rem e va, di conseguenza, proposta nei confronti dell'attuale proprietario dell'edificio, che si trova in obiettiva situazione di lesione del diritto del vicino, indipendentemente dal fatto che l'edificio stesso sia stato in precedenza realizzato da altri. (Conf 1082/86, mass n 444583; (Conf 1543/81, mass n 412203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)