Sez. 1, Sentenza n. 1082 del 22/02/1986 (Rv. 444583 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA (PER IL RISPETTO DELLE) - POTERI DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ATTUALE PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA (PER IL RISPETTO DELLE) - POTERI DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ATTUALE PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO.*
L'Azione di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali fra costruzioni, al pari di quella di riduzione in pristino, si ricollega ad una obbligazione "propter rem", e va di conseguenza proposta nei confronti dell'attuale proprietario dell'edificio trovantesi in obiettiva situazione di lesione del diritto del vicino, indipendentemente dal fatto che l'edificio stesso sia stato in precedenza da altri realizzato. Pertanto, ove la suddetta violazione riguardi un fabbricato costruito dall'INCIS o dalla Gescal, la legittimazione passiva rispetto a quell'Azione spetta all'istituto autonomo per le case popolari, che sia subentrato nella qualità di proprietario dell'immobile in esito al procedimento liquidatorio di cui alla legge 19 gennaio 1974 n. 9, quando la domanda sia posteriore a tale subingresso che segna la successione dello IACP nelle situazioni attive e passive dell'INCIS e della Gescal, non essendo all'uopo sufficiente la sola soppressione "ex lege" di tali ultimi enti. (V 3095/85, mass n 440791; (V 6402/84, mass n 437981; (V 5738/83, mass n 430619; (V 6673/81, mass n 417538).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 13, Legge 19/01/1974 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)