Sez. 5, Sentenza n. 5984 del 23/04/2001 (Rv. 546272 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni per cure mediche e paramediche rese da soggetto non abilitato all'esercizio della professione - IVA - AssoggettabilitĂ .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
Le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona "nell'esercizio" delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 t.u.l.s. sono, in applicazione dell'art. 10 n. 18 del d.P.R. n. 633/1972, esenti dall'imposta sul valore aggiunto, solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere "sanitario".
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1928 num. 1334 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)