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Sez. L, Sentenza n. 3160 del 23/05/1984 (Rv. 435210 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA - EFFETTI SULLA SENTENZA DEFINITIVA - CADUCAZIONE DI QUEST'ULTIMA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CASSAZIONE DI SENTENZA NON DEFINITIVA CON RIFERIMENTO ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970; SENTENZA DEFINITIVA SUL "QUANTUM" DETERMINATO SENZA TALE RIFERIMENTO; RICORSO PER CASSAZIONE CONCERNENTE CREDITI MATURATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE; AMMISSIBILITÀ).*
Stato
decisa il 1984-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435210-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA - EFFETTI SULLA SENTENZA DEFINITIVA - CADUCAZIONE DI QUEST'ULTIMA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CASSAZIONE DI SENTENZA NON DEFINITIVA CON RIFERIMENTO ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970; SENTENZA DEFINITIVA SUL "QUANTUM" DETERMINATO SENZA TALE RIFERIMENTO; RICORSO PER CASSAZIONE CONCERNENTE CREDITI MATURATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE; AMMISSIBILITÀ).*

Il principio che la Cassazione della sentenza non definitiva, a norma dell'art. 336 cod. proc. civ., pone nel nulla le statuizioni della sentenza definitiva che dipendono da essa (con la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione contro di essa proposto) dovendo la seconda pronuncia ritenersi condizionata alla mancata Cassazione della prima, va inteso nel senso che la caducazione della sentenza definitiva si verifica solo quando ed in quanto sussiste un nesso di conseguenzialità logica e necessaria tra questa e la sentenza cassata, per effetto del quale l'una costituisce il necessario presupposto o il logico sviluppo della altra, in modo tale che la Cassazione su di un capo fa venir meno anche la pronuncia su capi non impugnati, che abbiano per presupposti logici quelli annullati. (in applicazione del principio di cui alla massima, la suprema Corte, mentre ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il punto della sentenza definitiva che aveva quantificato i crediti maturati senza tener conto della decorrenza della prescrizione fissata dalla pronuncia di legittimità che aveva cassato la pronuncia non definitiva dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970, ha ritenuto ammissibile altro motivo di ricorso concernente l'accertamento e la liquidazione dei crediti maturati successivamente a tale periodo, trattandosi di pronuncia non investita dallo annullamento e perciò sostanzialmente immodificata). (V 5058/83, mass n 429919; (V 5781/81, mass n 416493).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)