Sez. U, Sentenza n. 5781 del 03/11/1981 (Rv. 416493 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA NON DEFINITIVA DI PRIMO GRADO DI ACCERTAMENTO DI UNA DETERMINATA QUALIFICA DI UN LAVORATORE - SENTENZA DEFINITIVA DI LIQUIDAZIONE DELLE CONSEGUENTI SPETTANZE RETRIBUTIVE - SENTENZE DISTINTE IN GRADO DI APPELLO CONFERMATIVE DI QUELLE DEL PRIMO GIUDICE - ANNULLAMENTO DELLA STATUIZIONE DI SECONDO GRADO SULLA QUALIFICA - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO QUELLA SUL QUANTUM - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA NON DEFINITIVA DI PRIMO GRADO DI ACCERTAMENTO DI UNA DETERMINATA QUALIFICA DI UN LAVORATORE - SENTENZA DEFINITIVA DI LIQUIDAZIONE DELLE CONSEGUENTI SPETTANZE RETRIBUTIVE - SENTENZE DISTINTE IN GRADO DI APPELLO CONFERMATIVE DI QUELLE DEL PRIMO GIUDICE - ANNULLAMENTO DELLA STATUIZIONE DI SECONDO GRADO SULLA QUALIFICA - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO QUELLA SUL QUANTUM - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora il giudice di primo grado abbia riconosciuto al lavoratore dipendente una determinata qualifica, con sentenza non definitiva, e, quindi, con sentenza definitiva, abbia liquidato le spettanze retributive conseguenti a tale qualifica, ed il giudice d'appello, con autonome pronunce su distinti gravami, abbia confermato entrambe dette sentenze, l'annullamento da parte della suprema Corte della statuizione di secondo grado sulla qualifica spettante al lavoratore, rende inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la statuizione di secondo grado sul quantum, tenuto conto che, anche nel rito del lavoro, la Cassazione della sentenza d'appello, confermativa di quella non definitiva di primo grado, non fa riacquistare efficacia a quest'ultima, e che la sentenza sul quantum viene automaticamente travolta dall'annullamento di quella sull'an, ai sensi dell'art. 336 secondo comma cod. proc. civ.. (V 4751/79, mass n 401329; (V 3894/78, mass n 393491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)