Sez. L, Sentenza n. 1177 del 12/02/1985 (Rv. 439300 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DATA DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - RAPPORTO FITTIZIAMENTE FRAZIONATO IN DUE PERIODI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DATA DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO - RAPPORTO FITTIZIAMENTE FRAZIONATO IN DUE PERIODI.*
La prescrizione (quinquennale) del diritto all'indennità di anzianità, perfezionandosi il diritto con l'Estinzione del rapporto di lavoro, comincia a decorrere da tale data e, quindi, nel caso di rapporto unico ma fittiziamente frazionato in due periodi, dalla data - coincidente con la fine del secondo periodo di servizio - di effettiva cessazione del rapporto. (V 1067/75, mass n 374495; (V 2285/72, mass n 359631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2948 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)