Sez. L, Sentenza n. 1076 del 21/03/1975 (Rv. 374495 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PER INADEMPIMENTI VERIFICATISI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 2116 COD CIV - SUSSISTENZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PER INADEMPIMENTI VERIFICATISI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 2116 COD CIV - SUSSISTENZA - LIMITI.*
La responsabilita per danni del datore di lavoro, in caso di, mancata od irregolare contribuzione previdenziale ed assistenziale, non trova applicazione per gli inadempimenti verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'art 2116 cod civ, di portata innovativa rispetto alla disciplina del codice civile del 1865, solo se, anteriormente a detta data, si sia verificata anche la perdita totale o parziale della pensione; il rapporto obbligatorio fra datore di lavoro e lavoratore, su cui si fonda la responsabilita in questione, trova infatti definizione con il conseguimento della pensione, e quindi, ove la perdita totale o parziale della pensione si sia verificata sotto l'impero del nuovo codice, deve considerarsi ancora in corso al momento dell'entrata in vigore del codice stesso e da questo regolato. (V 638/66, mass n 321267; 1029/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)