Sez. 2, Sentenza n. 1027 del 21/04/1966 (Rv. 322053 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - FEDELTA, DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - CONTENUTO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - FEDELTA, DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - CONTENUTO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Per l'art.2125 cod. civ. l'ambito dell'inibizione della posteriore attivita concorrenziale del dipendente puo essere validamente estesa sino a comprendervi, oltre alle mansioni spiegate dal dipendente nel corso del rapporto, anche ogni altro genere di attivita lavorativa esercitata in seno all'impresa, pur se in settori diversi da quelli cui il dipendente sia addetto. Pertanto l'esigenza della delimitazione obbiettiva del patto di non concorrenza e soddisfatta anche dalla preclusione indeterminata di qualsiasi attivita lavorativa che possa competere con l'attivita che il datore di lavoro eserciti e possa in futuro esercitare, all'atto della risoluzione del rapporto del lavoro. E, tuttavia, necessario, a pena di nullita del patto, che resti riservata al prestatore d'opera un margine di attivita lavorativa che, in quanto non coperta dal vincolo, possa assicurargli un guadagno idoneo ad appagare le esigenze di vita sue e della sua famiglia secondo i principi generali che governano l'ordinamento giuridico del lavoro. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)