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Sez. L, Sentenza n. 1968 del 24/03/1980 (Rv. 405600 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - PRECLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA CONCORRENZIALE CON QUELLA DEL DATORE DI LAVORO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405600-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - PRECLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA CONCORRENZIALE CON QUELLA DEL DATORE DI LAVORO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - LEGITTIMITA.*

Per l'art 2125 cod civ l'ambito dell'inibizione della posteriore attivita concorrenziale del dipendente puo essere validamente estesa sino a comprendervi, oltre alle mansioni spiegate dal dipendente nel corso del rapporto, anche ogni altro genere di attivita lavorativa praticata dall'impresa, sicche la limitazione obiettiva del patto di non concorrenza e soddisfatta anche dalla preclusione di qualsiasi attivita che possa competere con quella del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro. (V 1027/66, mass n 322053).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)