Sez. 2 - , Sentenza n. 31440 del 24/07/2020 Cc. (dep. 10/11/2020) Rv. 280062 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Applicabilità della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata - Valutazione del reato per il quale si procede - Riferimento all'indagine nel suo complesso e non alla responsabilità dei singoli - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l'applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata di cui al d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, va fatta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riguardo alla responsabilità di ciascun indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)