Sez. L, Sentenza n. 12470 del 20/11/1991 (Rv. 474704 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente | Solidarietà - Presupposti - Onere probatorio relativo - Incidenza sul lavoratore.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente
In caso di trasferimento d'azienda, poiché elemento costitutivo della responsabilità solidale dell'acquirente, per i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento, in dipendenza del lavoro prestato, è la conoscenza dei crediti da parte dell'acquirente stesso o la loro risultanza dai libri aziendali o dal libretto di lavoro, l'onere della prova di tali elementi incombe, in base ai principi generali, sul lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)