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Sez. L, Sentenza n. 12470 del 20/11/1991 (Rv. 474704 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente | Solidarietà - Presupposti - Onere probatorio relativo - Incidenza sul lavoratore.
Stato
decisa il 1991-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474704-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente

In caso di trasferimento d'azienda, poiché elemento costitutivo della responsabilità solidale dell'acquirente, per i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento, in dipendenza del lavoro prestato, è la conoscenza dei crediti da parte dell'acquirente stesso o la loro risultanza dai libri aziendali o dal libretto di lavoro, l'onere della prova di tali elementi incombe, in base ai principi generali, sul lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)