Sez. 1, Sentenza n. 6407 del 15/07/1996 (Rv. 498572 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITÀ | Decreto pretorile di rigetto della domanda di esecutività - Reclamo al tribunale - Provvedimento di conferma del decreto - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITÀ
Il provvedimento con il quale il Tribunale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 825 cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 25), respinge il reclamo avverso il decreto del Pretore che nega esecutività al lodo arbitrale, in quanto non idoneo a pregiudicare con efficacia di giudicato i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il predetto lodo, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 17, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)