Sez. 1, Sentenza n. 21894 del 21/10/2011 (Rv. 619929 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITÀ | Portata - Decisorietà e definitività - Esclusione - Fondamento - Attitudine a pregiudicare diritti soggettivi - Esclusione - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso per cassazione - Esclusione.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITÀ
In tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di dichiarazione di esecutorietà del lodo, opposta nella specie con decreto di un giudice onorario del tribunale ex art. 825 cod. proc. ric., nella vigenza dell'art. 824-bis cod. proc. civ. conseguente alla novella del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; invero, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla sentenza arbitrale, nè da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l'efficacia, con conseguente esclusione dell'attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 824 bis, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Legge 09/02/1983 num. 28 art. 2, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)