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Sez. 3, Sentenza n. 1124 del 11/02/1985 (Rv. 439253 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - PAGAMENTO DI CANONE SUPERIORE A QUELLO PERCEPITO - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - OFFERTA DEL CONDUTTORE DI CANONE SUPERIORE A QUELLO LEGALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439253-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - PAGAMENTO DI CANONE SUPERIORE A QUELLO PERCEPITO - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - OFFERTA DEL CONDUTTORE DI CANONE SUPERIORE A QUELLO LEGALE - IRRILEVANZA.*

In tema di locazioni vincolate, sussiste l'urgente ed improrogabile necessità del locatore di disporre dell'immobile locato quando il canone da lui ricevuto sia inferiore a quello che egli stesso corrisponde quale conduttore dell'appartamento che abita. Nè ad ovviare a tale situazione è idonea l'offerta del conduttore di un canone superiore a quello legale (nella specie all'equo canone determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978), restando siffatta pattuizione colpita da nullità ai sensi dell'art. 79 della richiamata legge e non trovando nella situazione considerata applicazione l'art. 1467 cod. civ. predisposto per i casi di sopravvenuta eccessiva onerosità dei contratti a prestazioni corrispettive. (Conf 5390/79, mass n 401976; (Conf 701/65, mass n 311315, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)