Sez. 3, Sentenza n. 777 del 07/02/1986 (Rv. 444321 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA IL CANONE CHE IL LOCATORE PERCEPISCE E QUELLO CHE PAGA QUALE CONDUTTORE DELL'APPARTAMENTO OVE ABITA - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA IL CANONE CHE IL LOCATORE PERCEPISCE E QUELLO CHE PAGA QUALE CONDUTTORE DELL'APPARTAMENTO OVE ABITA - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la differenza tra il canone che il locatore percepisce e quello che deve corrispondere quale conduttore dell'appartamento ove abita integra la necessità che legittima il recesso, sempreché - secondo la valutazione del giudice del merito sulla base del reddito complessivo della famiglia del locatore - siffatta differenza concreti una situazione di disagio. (V 1124/85, mass n 439253; (V 4689/84, mass n 436592).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)