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Sez. 1, Sentenza n. 9684 del 20/08/1992 (Rv. 478590 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Esecutorietà - Per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente | Proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo - Mancata tempestiva costituzione di entrambe le parti - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 171 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478590-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Esecutorietà - Per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente

Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione di entrambe le parti non realizza l'ipotesi prevista in via generale dall'art. 171 cod. proc. civ. (secondo il quale il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione), perché il giudizio di opposizione, pur costituendo un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposta alla duplice condizione di procedibilità derivante dalla tempestiva preposizione dell'opposizione e dalla costituzione in giudizio dell'opponente, con la conseguenza che incombe all'opponente l'onere di coltivare senza remore il giudizio di opposizione per evitare la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)