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Sez. U, Sentenza n. 223 del 25/05/2001 (Rv. 546969 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzione pecuniaria e sanzione accessoria - Cumulo - Cognizione del giudice ordinario "ex lege" (art. 211 c.d.s.) - Ordinanza ingiunzione contenente la sola sanzione accessoria - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546969-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di opposizione a ordinanza ingiunzione, quando il giudice, per espressa previsione di legge (quale l'art. 211, comma settimo c.d.s.), può conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non solo quando l'opposizione investa un'ordinanza - ingiunzione che applica congiuntamente la sanzione pecuniaria e quella accessoria, ma anche nel caso in cui riguardi la sola sanzione accessoria, costituente unico oggetto dell'ordinanza ingiunzione per effetto dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 211 com. 7, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 211 com. 7, Cod. Strada art. 205 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)