Sez. U, Sentenza n. 78 del 18/02/1999 (Rv. 523308 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Sanzione pecuniaria e sanzione accessoria - Previsione cumulativa - Provvedimento sanzionatorio - Irrogazione della sola sanzione accessoria - Competenza del Pretore per il giudizio di opposizione - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Qualora, in relazione ad una infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria, conseguente di diritto all'applicazione della prima (nella fattispecie, sospensione, per la durata di un anno, dall'esercizio dell'attività venatoria nella "Riserva Alpina" della Regione Lombardia), sussiste la competenza giurisdizionale del Pretore, a norma della legge n. 689 del 1981, in caso di opposizione al provvedimento sanzionatorio, anche nell'ipotesi in cui si controverta in ordine alla sola sanzione accessoria.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 16/08/1993 num. 26 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)