Sez. L, Sentenza n. 2316 del 15/04/1982 (Rv. 420195 - 01)
SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE - PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OBBLIGO DELLE IMPRESE DI SPETTACOLO - SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SPETTACOLI PUBBLICI - IN GENERE - PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - OBBLIGO DELLE IMPRESE DI SPETTACOLO - SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Secondo la disciplina dettata dal d.l.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (Disposizioni concernenti l'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), ratificato - con modificazioni - con legge 29 novembre 1952 n. 2388, l'Obbligo del versamento dei contributi assicurativi, che, a norma degli artt. 4 e 5 del decreto citato, grava interamente sulle imprese presso le quali i lavoratori dello spettacolo prestano la loro opera, non presuppone necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (nella specie, in cui l'omissione contributiva riguardava orchestrali esibitisi presso un ristorante, la suprema Corte, cassando la sentenza impugnata, l'ha altresì censurata per aver omesso di accertare, ai fini dell'individuazione dell'impresa tenuta al versamento dei contributi, se questa coincidesse con quella gestita dal titolare del locale o con altra gestita dagli stessi orchestrali o se, infine, si trattasse di un complesso orchestrale organizzato da un distinto impresario). (V 4327/81, mass n 415016; (V 3471/78, mass n 392948).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 6, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)