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Sez. 5, Sentenza n. 8642 del 09/04/2009 (Rv. 607847 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Impresa fallita - Diritto al rimborso - Condizioni - Dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare antecedente - Sufficienza - Esclusione - Dichiarazione IVA del curatore per il periodo prefallimentare - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607847-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Ai fini del rimborso dell'IVA versata in eccedenza per effetto della cessazione dell'attività, in caso di fallimento del contribuente, solo la dichiarazione del curatore prescritta dall'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività, non essendo invece equipollente a tale adempimento la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, atto che il curatore parimenti deve presentare, se il relativo termine non sia scaduto; ne consegue la non spettanza del predetto rimborso in difetto della dichiarazione per il periodo prefallimentare, anche se non siano stati compiuti atti rilevanti a fini IVA successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)