Sez. 5, Sentenza n. 19169 del 15/12/2003 (Rv. 568916 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Imprese fallite - Dichiarazione IVA del curatore per il periodo prefallimentare - Diritto al rimborso - Sussistenza - Eventuale compensazione tra crediti dell'imprenditore e debiti della curatela - Possibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, la dichiarazione del curatore per il periodo prefallimentare è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività e, conseguentemente, fa sorgere il diritto della curatela fallimentare al rimborso dei versamenti che risultino effettuati in eccedenza. In tal caso, non è possibile per l'Amministrazione procedere ad una eventuale compensazione tra crediti IVA dell'imprenditore e successivi debiti d'imposta da parte del fallimento giacché diversi sono i soggetti contribuenti (imprenditore e curatela fallimentare).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)