Sez. 5, Sentenza n. 4104 del 22/03/2002 (Rv. 553192 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Imprese fallite - Dichiarazione IVA del curatore per il periodo prefallimentare - Diritto in sede di essa al rimborso - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
La dichiarazione IVA del curatore per il periodo prefallimentare è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività e, conseguentemente, fa sorgere il diritto della curatela fallimentare al rimborso dei versamenti che risultino effettuati in eccedenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)